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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti Description: Autotrasporto Normativa: moduli 1-4-5 Auteur: Nadia AUTRES TESTS DE L'AUTEUR Date de création: 17/12/2024 Catégorie: Autres Questions numériques : 96 |
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T_1_01020: Ai sensi della l. n. 298/1974 non sono soggetti alla disciplina degli autotrasporti di
cose, i trasporti effettuati con: gli autoveicoli per il trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 10
tonnellate; gli autoveicoli per il trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 15
tonnellate; gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al
Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe
di riconoscimento; gli autoveicoli che abbiano ottenuto una speciale esenzione dal comune territorialmente competente. L’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è stato istituito dalla l. n. 298/1974. vero; falso; falso, è stato istituto dal d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada); falso, è stato istituto dal D.M. n. 120/2014 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali). Sotto il profilo pubblicistico, quale legge regolamenta i servizi di autotrasporto? il d.lgs. n. 81/2008; il d.l. n. 101/2013; il d.lgs. n. 152/2006; la l. n. 298/1974. L’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è formato dall’insieme degli albi comunali; degli albi provinciali; degli albi regionali; degli albi speciali. Chi deve iscriversi all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi? le persone fisiche e giuridiche che trasportano qualsiasi tipo di merce su strada; le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose in conto proprio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate; le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo; le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose in conto proprio o per conto terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 dalla l. n. 298/1974, l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è condizione necessaria: per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; per l'esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio; per il trasporto di merci in quantità eccedenti le 10 tonnellate; per il trasporto di animali vivi. Quali tipi di iscrizione esistono all’interno dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi? iscrizione nella sezione nazionale e iscrizione nella sezione regionale; iscrizione in conto proprio; iscrizione in conto terzi; iscrizione limitata; iscrizione senza vincoli e limiti; iscrizione nella sezione speciale; iscrizione con autocarri; iscrizione con autovetture; iscrizione con motoveicoli. Le imprese estere possono essere iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi? no, mai; si, alle condizioni previste dell’art. 14 della l. n. 298/1974; si, ma solo se trasportino merci non pericolose; no, fatto salvo il caso in cui siano espressamente autorizzate dal comune italiano in cui hanno la sede operativa. Le imprese che intendono esercitare trasporto di merci su strada devono iscriversi all’Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, tenuto presso: il comune competente per territorio rispetto alla sede principale dell’impresa; la regione competente per territorio rispetto alla sede principale dell’impresa; la Provincia competente per territorio rispetto alla sede principale dell’impresa; l’ufficio periferico della Motorizzazione civile competente per territorio rispetto alla sede principale dell’impresa;. Ai sensi d.lgs. n. 284/2005, quale tra i seguenti compiti non viene svolto dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori? curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; Ai sensi d.lgs. n. 284/2005, quale tra i seguenti compiti non viene svolto dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori? attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto; curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici. Ai sensi dell’art. 1 comma 94, della l. n. 147/2013, da chi sono svolte le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi? dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; dalle province; dalle regioni; dai comuni. Ai sensi del D.P.C.M. 8 gennaio 2015 le funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, sono attribuite: alle regioni alle province; agli uffici periferici della Motorizzazione civile; ai comuni. Ai sensi del D.P.C.M. 8 gennaio 2015 di chi è la competenza a ricevere e istruire le domande delle imprese per l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e a decidere sul loro accoglimento? degli uffici della motorizzazione civile; delle province; del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali; del Comando di Polizia locale. Ai sensi del D.P.C.M. 8 gennaio 2015 a chi compete la redazione dell’elenco di tutti gli iscritti della provincia all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, l’esecuzione di tutte le variazioni e la relativa pubblicazione? al Comando di Polizia locale; alla provincia; agli uffici della motorizzazione civile; all’Ufficio tecnico del comune territorialmente competente. Gli uffici della Motorizzazione civile, ai fini del procedimento di iscrizione all’Albo dei trasportatori di cose per conto di terzi, devono valutare la sussistenza, in capo all’impresa richiedente e/o ai soggetti la cui valutazione è determinante, dei requisiti: di ordine generale e di ordine speciale; di onorabilità; idoneità professionale; idoneità finanziaria; economico-finanziari; tecnico-organizzativi; del possesso continuato e ininterrotto dei veicoli per tre anni e della capacità finanziaria. Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 284/2005, non rientra tra le attribuzioni del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori: svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore; determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681; verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte all’Albo; curare il rilascio delle licenze per l’autotrasporto di merci per conto proprio. Il titolo II della l. n. 298/1974 (Disciplina degli autotrasporti di cose) regola il trasporto di cose su strada effettuato: solamente con autoveicoli; con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi; solamente con autocarri; con autoveicoli, motoveicoli e velocipedi. Sono soggetti alla Disciplina degli autotrasporti di cose (Titolo II, l. n. 298/1974): gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento; gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne; gli autofurgoni destinati al trasporto di salme; gli autoveicoli adibiti a trasporto in conto proprio. È definito trasporto di cose in conto proprio il trasporto: eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano le condizioni indicate all’art. 31 dalla l. n. 298/1974; eseguito solo da persone fisiche, per esigenze proprie, quando concorrano le seguenti condizioni indicate all’art. 31 dalla l. n. 298/1974; eseguito da persone giuridiche, per esigenze proprie o di terzi, quando concorrano le seguenti condizioni indicate all’art. 31 dalla l. n. 298/1974; eseguito da persone giuridiche, per esigenze proprie o di terzi, quando concorrano le seguenti condizioni indicate all’art. 31 dalla l. n. 298/1974. Tra le condizioni che l’art. 31 dalla l. n. 298/1974 richiede affinché il trasporto, come definito al primo comma dello stesso articolo, possa definirsi trasporto di cose in conto proprio non figura: che il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto dei soggetti che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; che il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale del soggetto; che il trasporto rappresenti l’attività economicamente prevalente del soggetto; che le merci trasportate appartengano ai soggetti che effettuano il trasporto o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. Ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 285/1992 (fatto salvo il caso degli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate), la carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio. La norma chiarisce che: su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio; la carta di circolazione può essere rilasciata non prima di un anno dal momento dell’ottenimento della licenza; laddove non vengano effettuati almeno tre trasporti nel corso di un anno, la carta di circolazione viene ritirata; nel caso vengano commesse tre infrazioni al Codice della strada, il titolare decade dalla licenza. Ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, l'attività di trasporto di cose in conto proprio è da considerare complementare o accessoria dell'attività principale dell’impresa richiedente la licenza qualora si verifichi, tra le altre, la seguente condizione: il soggetto richiedente non sia iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali; il numero di veicoli nella disponibilità dell’impresa richiedente non sia superiore a due; il soggetto richiedente abbia dichiarato che l’attività che ritiene preponderante non è quella relativa al trasporto; le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale della impresa;. In base all’art. 83, comma 2 del d.lgs. n. 285/1992, sono esentati dalla licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio prevista dalla l. n. 298/1974 gli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico pari a 20 tonnellate; superiore a 30 tonnellate; non superiore a 6 tonnellate; inferiore a 3,5 tonnellate. Ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito: con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della l. n. 298/1974 (Trasporti abusivi); con l’arresto; ai sensi del codice penale; ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata). In tema di licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci in conto proprio, il trasporto con veicoli con massa complessiva superiore a 6 tonnellate: richiede apposita licenza di trasporto di cose in conto proprio; non è soggetto all’obbligo di licenza di trasporto di cose in conto proprio; non è soggetto all’obbligo di licenza di trasporto di cose in conto proprio solo se il tragitto non eccede i cinquanta chilometri; richiede apposita licenza di trasporto di cose in conto proprio solo se il tragitto eccede i trenta chilometri. Ai sensi dell’art. 32 della l. n. 298/1974, l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato: ad iscrizione nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; a nulla osta; ad una previa comunicazione all’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti; ad apposita licenza. La licenza per il trasporto di cose in conto proprio di cui all’art. 32 della l. n. 298/1974 è rilasciata per ciascun veicolo trattore? no, essa viene rilasciata all’impresa per tutti i veicoli nella sua disponibilità; si, essa è accordata per ciascun veicolo trattore ma si estende ai rimorchi e ai semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore; si, essa deve essere accordata per ciascun veicolo e per ciascun rimorchio o semirimorchio; no, essa viene rilasciata con riferimento ad un determinato tipo di veicolo o di rimorchio o semirimorchio e copre tutti i veicoli, rimorchi e semirimorchi che rientrano nel tipo. La licenza per il trasporto di cose in conto proprio per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi è rilasciata: su presentazione di domanda, previo parere di apposita commissione; su presentazione di domanda, previa indizione di una conferenza di servizi su semplice presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare; su presentazione di domanda, previo parere della commissione di cui all’art. 33 della l. n. 298/1974. Il rilascio della licenza per il trasporto di cose in conto proprio per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene previo superamento di una verifica iniziale della preparazione del richiedente; su presentazione di domanda, purché il richiedente attesti di aver effettuato per un periodo non inferiore a dieci anni attività di trasporto di cose in conto proprio; su presentazione di domanda, previa indizione di una conferenza di servizi; su presentazione di domanda, previo parere della commissione di cui all’art. 33 della l. n. 298/1974. La domanda per l’ottenimento della licenza per il trasporto di cose in conto proprio può essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo? si; no; si, ma solo previa dimostrazione di motivate esigenze di celerità; si, purché il richiedente rilasci all'ufficio provinciale della motorizzazione civile una cauzione; di importo pari al valore del veicolo da acquistare. Ai sensi dell’art. 33 della l. n. 298/1974, per i veicoli aventi portata utile superiore a 3 tonnellate, da chi viene effettuato l’esame della domanda finalizzata all’ottenimento della licenza per il trasporto di cose in conto proprio? da una speciale commissione; dall’Albo nazionale gestori ambientali; dalla Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’incaricato della viabilità del comune territorialmente competente. Nel procedimento di rilascio della licenza per il trasporto di cose in conto proprio per i veicoli aventi portata utile superiore a 3 tonnellate, cosa concerne il parere della Commissione di cui all’art. 33 della l. n. 298/1974? l’opportunità di rilasciare la licenza, tenuto conto del numero di soggetti già in possesso di detta licenza nel territorio regionale; l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse la tipologia di merci che sarebbe opportuno fosse oggetto del trasporto i requisiti morali del soggetto richiedente. La documentazione da allegare alla domanda per l’ottenimento della licenza per il trasporto di cose in conto proprio è disciplinata: dal d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale); dal d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada); dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 (Ulteriori norme di esecuzione della L. 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada); da Linee guida adottate a livello provinciale. Ai sensi dell’art. 36 della l. n. 298/1974 la licenza per il trasporto di cose in conto proprio è revocata: qualora il titolare sia incorso in tre violazioni del Codice della strada negli ultimi sei mesi; qualora il veicolo sia stato coinvolto in più di tre sinistri stradali, con danni a cose o a persone, negli ultimi sei mesi; ogni cinque anni; qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno. Cosa consegue alla revoca della licenza per il trasporto di cose in conto proprio? la cancellazione dall'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio; l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; l’applicazione di una multa; la sospensione dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. La normativa vigente prevede che venga svolta una verifica delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata la licenza per il trasporto di cose in conto proprio no; si, allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza; si, dopo trenta anni dalla data di rilascio della licenza; si, ma solo qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le condizioni in base alle quali la licenza stessa è stata rilasciata siano mutate. Ai sensi dell’art. 174, comma 15 del d.lgs. n. 285/1992, nel caso di ripetute inadempienze relative alla normativa sui tempi di guida e di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di cose in conto proprio incorre nellaModulo di Partecipazione: MODULO SPECIALISTICO CATEGORIE 1-4-5 Data Stampa: 15/12/2022 Pagina 7 di 91 sospensione del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se: il numero di infrazioni commesse sia superiore a tre nell’ultimo triennio; a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione vi abbia provveduto immediatamente; a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto; l’immatricolazione del veicolo sia avvenuta più di dieci anni prima. La revoca della licenza per il trasporto di cose in conto proprio può conseguire alla violazione delle norme sui tempi di guida e di riposo? no; si, ma solo in caso di trasporto di merci pericolose; no, fatto salvo il caso in cui la violazione rappresenti un illecito penale; si, nel caso previsto dall’art. 174, comma 16 del d.lgs. n. 285/1992. Ai sensi dell’art. 35 della l. n. 298/1974, sulla licenza devono essere elencate le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata. Tale elencazione: è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito; è esemplificativa; è tassativa, ma il trasporto di cose in essa non comprese è sprovvisto di sanzione; è esemplificativa, ma il trasporto di cose in essa non comprese è punito. Ai sensi dell’art. 31 della l. n. 298/1974, per configurarsi come effettuato “in conto proprio”, il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici per esigenze proprie, deve rispettare, tra le altre, la seguente condizione: le merci trasportate devono appartenere a soggetti terzi, con i quali il soggetto che effettua il trasporto intrattenga stabili relazioni commerciali; le merci trasportate devono appartenere alle stesse persone, enti privati o pubblici o devono essere dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o devono essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; le merci trasportate non devono superare le due tonnellate di peso, anche tenuto conto del calo naturale delle stesse; le merci non devono percorrere una tratta superiore a 50 chilometri al giorno. L’elencazione delle cose trasportate e la dichiarazione prevista dall’art. 39 della l. n. 298/1974, devono accompagnare: ogni trasporto in conto di terzi solo i trasporti in conto proprio eseguiti con autoveicoli aventi portata utile superiore a 6 tonnellate; ogni trasporto in conto proprio eseguito con autoveicoli aventi portata utile superiore a 3 tonnellate; solo i trasporti in conto proprio laddove il percorso ecceda i cinquanta chilometri. Il documento di trasporto delle merci in conto proprio di cui all’art. 39, comma 1 della l. n. 298/1974 è predisposto dal titolare della licenza sulla base di Linee guida adottate a livello provinciale; è contenuto nel d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada); è predisposto dai consigli comunali territorialmente competenti; deve essere redatto in conformità all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783. Relativamente alla disciplina del trasporto in conto proprio, è consentito il trasporto occasionale di cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza? si, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, purché le cose siano di proprietà del titolare della licenza o siano da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata; no; si, sempre, previa comunicazione per iscritto all’amministrazione provinciale; si, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, purché le cose non siano di proprietà del titolare della licenza e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere ordinario e continuativo relative all’attività per la quale la licenza è stata rilasciata. Quale tra le seguenti tipologie di esercizio non è definibile trasporto in conto terzi? il servizio di noleggio con conducente per trasporto persone; il trasporto in conto proprio; il servizio di linea per trasporto persone; il servizio per trasporto di cose per conto terzi. Quale tra i seguenti casi rientra in una delle tipologie di trasporto di merci in conto terzi? trattrice agricola con rimorchio agricolo che sposta contenitori di frutta all’interno di un terreno per conto di soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione senza corrispettivo autocarro che trasporta merci imballate e sistemate su pallets in legno per conto del proprietario della carta di circolazione; autocarro che trasporta merci sfuse in cassone aperto per conto di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione a seguito di pagamento in contanti; ciclomotore che trasporta un passeggero diverso dall’intestatario della carta di circolazione. Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, si applica solo alle imprese italiane che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada; a tutte le imprese, ovunque siano stabilite, che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada; a tutte le imprese stabilite nell’Unione europea che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada, solo previo recepimento della disciplina attraverso un atto nazionale, a tutte le imprese stabilite nell’Unione europea che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. Il regolamento (CE) n. 1071/2009 disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada e l’esercizio della stessa; l’accesso alla professione di trasportatore su strada ovvero tramite ferrovia o via mare; il trasporto stradale, ferroviario, marittimo; l’accesso alla professione di trasportatore di merci in conto proprio. Ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009 per «professione di trasportatore di merci su strada» si intende: la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi; la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi ovvero in conto proprio; la professione di un’impresa che esegue, mediante qualsiasi veicolo e qualsiasi mezzo, il trasporto di merci; il trasferimento di merci da un luogo, definito “di partenza” ad altro luogo, definito “di arrivo”. Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, il Regolamento non si applica: alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente per conto di terzi; alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h; alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità minima autorizzata superi i 40 km/h alle imprese che trasportano merci per conto di terzi qualora effettuino esclusivamente tragitti che non eccedono i 60 chilometri al giorno. Ai sensi del d.l. n. 5/2012, art. 11, comma 6-bis, quali imprese sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009? le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli tutte le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada, a prescindere dalla massa complessiva dei veicoli che intendono utilizzare; le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicol le imprese che esercitano o che intendono effettuare trasporti in conto proprio. Nell’ordinamento giuridico italiano sono incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, tutte le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada? si, ivi incluse le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate; no, solo le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli; no, solo le imprese che dispongono di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate; no, solo le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente il trasporto è eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie; il soggetto che effettua il trasporto presta, a titolo gratuito, un servizio richiesto dal mittente; il veicolo viene concesso in comodato d’uso gratuito al mittente affinché quest’ultimo ne faccia un qualsiasi utilizzo. La ricezione e l’istruzione delle domande delle imprese per l’iscrizione all’Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi spetta agli Uffici periferici della Motorizzazione civile; alla polizia provinciale; alla Polizia locale; all’Albo nazionale gestori ambientali. Quali soggetti decidono sull’accoglimento delle domande delle imprese per l’iscrizione all’Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi gli uffici provinciali; gli Uffici periferici della Motorizzazione civile; le autoscuole; gli uffici tecnici comunali. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291, per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione, le imprese di trasporto merci su strada per conto terzi devono prestare idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato; corrispondere una quota annua; dimostrare di aver esercitato l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi per almeno un triennio; prestare idonea garanzia a favore dello Stato; dimostrare di non aver subito condanne penali; dimostrare o aver dimostrato l’onorabilità, l’idoneità professionale e quella finanziaria con l’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi; dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile nonché, nei casi previsti dalla legge, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall’art. 2, comma 227 della l. n. 244/2007; dimostrare di non aver cagionato sinistri stradali da cui siano derivati danni a cose o a persone nell’ultimo quinquennio; dimostrare di poter disporre di un parco veicolare adeguato alle esigenze della propria attività. Tra i requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada figura, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291: la dimostrazione della disponibilità di un numero di veicoli superiore a quattro; la dimostrazione di avere un numero di dipendenti non inferiore a die la dimostrazione di non essere stato coinvolto in sinistri stradali da cui siano derivati danni a persone nell’ultimo quinquennio; la dimostrazione dell’onorabilità, dell’idoneità professionale e di quella finanziaria. L'esercizio dell'autotrasporto di cose con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate è soggetto all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con la dimostrazione del solo requisito: dell’onorabilità; dell’idoneità professionale dell’idoneità finanziaria; dello stabilimento. Esistono regole per il riconoscimento reciproco tra Stati Membri degli attestati e documenti relativi ai requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada? si, esse sono previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006; si, esse sono previste dal regolamento (CE) n. 1071/2009 no; no, sono previste esclusivamente regole per il riconoscimento reciproco tra Stati Membri delle licenze per il trasporto in conto proprio. Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 del dal regolamento (CE) n. 1071/2009, nel determinare se un’impresa soddisfi il requisito dell’onorabilità, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento del solo gestore dei trasporti; del responsabile della sicurezza dell’impresa; dell’impresa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro; del solo personale dipendente. La normativa comunitaria prevede la possibilità della perdita del requisito dell’onorabilità, quale requisito per l’esercizio della professione di trasportatore su strada? no, il regolamento (CE) n. 1071/2009 contempla esclusivamente la sospensione del requisito dell’onorabilità; no, il regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede solo la rinuncia al requisito dell’onorabilità; si, tale possibilità è prevista dal regolamento (CE) n. 1013/2006 come conseguenza della violazione delle disposizioni in materia di trasporto di rifiuti pericolosi; si, tale possibilità è prevista dal regolamento (CE) n. 1071/2009. Ai sensi dell’art. 7 del dal regolamento (CE) n. 1071/2009, quando l’impresa soddisfa il requisito dell’idoneità finanziaria? quando è in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale; quando dimostra l’assenza di specifici provvedimenti giurisdizionali, sanzioni amministrative a suo carico; quando dimostra l’assenza di specifici provvedimenti giurisdizionali, sanzioni amministrative a suo carico; quando dimostra il possesso delle conoscenze e delle attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di autotrasporto. Ai sensi dell’art. 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009, al fine di soddisfare il requisito dell’idoneità finanziaria, l’impresa dimostra di avere un capitale sociale almeno pari a 100 000 EUR; di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un autoveicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni autoveicolo supplementare utilizzato; di non trovarsi in stato di liquidazione; di non avere riportato condanne penali per reati fiscali. Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291, quali sono le modalità per la dimostrazione della sussistenza del requisito dell’idoneità finanziaria? estratto conto degli ultimi tre mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 29 originale di una lettera di referenze bancarie; attestazione rilasciata da un revisore contabile o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291; autocertificazione, secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291. Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291, nel caso si verifichino fatti che determinino la diminuzione e la perdita dell’idoneità finanziaria attestata, quale obbligo grava sulle imprese di trasporto su strada o sui soggetti che hanno rilasciato le attestazioni? l’obbligo di chiedere la cancellazione dal REN; l’obbligo di chiedere la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori di cose per conti di terz nessun obbligo; l’obbligo di darne comunicazione in forma scritta all’autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In base all’art. 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, non rientra tra le condizioni finalizzate a soddisfare il requisito dello stabilimento, il fatto che l’impresa, nello Stato membro in questione abbia assunto almeno il 75% dei propri dipendenti con nazionalità di tale Stato; disponga di una sede situata in tale Stato membro dotata di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione; una volta concessa un’autorizzazione, disponga di uno o più veicoli immatricolati o messi altrimenti in circolazione in conformità della normativa dello Stato membro in questione, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo; svolga in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e delle attrezzature e strutture tecniche appropriate, le sue attività concernenti i veicoli nella propria disponibilità presso una sede operativa situata nello Stato membro in questione. Ai sensi dell’art. 1 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012, non rientra tra le condizioni necessarie a soddisfare il requisito dello stabilimento, il fatto che le imprese di autotrasporto su strada per conto terzi: dispongano di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano; abbiano la propria sede legale in territorio italiano; una volta concessa l’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada per conto di terzi, dispongano a idoneo titolo di almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009; Svolgano in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli di cui all’art. 1, lettera b) del Decreto presso una sede operativa situata nel territorio dello Stato italiano. La disponibilità di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano è dimostrata e mantenuta, per tutte le imprese: con la disponibilità di almeno tre locali adibiti ad uso ufficio, in proprietà, in usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato, purché, in questi ultimi due casi, tramite contratto regolarmente registrato; con l’aver immesso in circolazione uno o più autoveicoli per l’esercizio dell’autotrasporto su strada per conto di terzi; con la disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio, in proprietà, in usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato, purché, in questi ultimi due casi, tramite contratto regolarmente registrato; con la prova che la maggior parte della corrispondenza dell’impresa è diretta presso la sede italiana. Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012, la condizione della disponibilità dei veicoli è dimostrata: con la prova di avere la disponibilità almeno quattro autoveicoli con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate; con la prova di avere la disponibilità di più di quattro autocarri; con l’aver immesso in circolazione o con l’immissione in circolazione di uno o più autoveicoli per l’esercizio dell’autotrasporto su strada in conto proprio con l’aver immesso in circolazione o con l’immissione in circolazione di uno o più autoveicoli, ai sensi dell’articolo 9, commi 9, 10 e 12, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291, per l’esercizio dell’autotrasporto su strada per conto di terzi;. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012, l’impresa deve conservare presso la sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano, tra gli altri: i documenti contabili, relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui conservazione è prevista dalla normativa vigente; i documenti relativi al controllo della tracciabilità dei rifiuti; il registro di carico e scarico dei rifiuti; tutta la corrispondenza in entrata e in uscita da quella sede. Ai sensi dell’art. 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291 chi deve essere in possesso del requisito dell’idoneità professionale affinché esso sia sussistente per l’impresa? necessariamente ed esclusivamente il titolare dell’impresa; la persona che viene designata dall’impresa al fine di dirigere l’attività di trasporto; il responsabile dei lavori; il responsabile della sicurezza. Ai sensi del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291, in cosa consiste il requisito dell’idoneità professionale? nella capacità di ottemperare in qualsiasi momento agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale; nel possesso della conoscenza della sola materia del trasporto di merci su strada; nella prova dell’avvenuta iscrizione nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell’allegato 1, parte 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009. Ai sensi del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291, come è accertato il requisito dell’idoneità professionale? con il superamento dell’esame scritto di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009 con autocertificazione; attraverso la verifica dei titoli di studio; attraverso l’accertamento del possesso della laurea in ingegneria. Ai sensi dell’art. 2, comma 227, della l. n. 244/2007, come si può ottenere l’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci? attraverso il pagamento una tantum di una quota di accesso; mediante l’acquisizione, per cessione di azienda, di altra impresa di autotrasporto ovvero dell'intero parco veicolare (di categoria non inferiore a Euro 5) di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure attraverso l’acquisizione ed immatricolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate; mediante superamento di un concorso; mediante dimostrazione di aver esercitato la professione di trasportatore di merci su strada ininterrottamente per un periodo di dieci anni. Non fa parte delle modalità attraverso le quali l’impresa ottiene l’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci: l’acquisizione, per cessione di azienda, di altra impresa che cessi l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; l’acquisizione dell'intero parco veicolare (di categoria non inferiore a Euro 5) di altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto per conto di terzi; la partecipazione ad una gara indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l’acquisizione ed immatricolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate. Come chiarito nella Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1/2008, nel caso in cui l’accesso diretto al mercato avvenga in forma associata, le imprese consociate possono accedere al mercato: purché ciascuna impresa abbia acquisito in disponibilità ed immatricolato autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate; liberamente, senza necessità di rispettare, né singolarmente né in forma associata, i limiti minimi di tonnellaggio previsti per l’accesso al mercato; solo previa specifica autorizzazione della provincia territorialmente competente prescindendo dal tonnellaggio afferente alla singola impresa, purché il consorzio o la cooperativa di appartenenza abbia globalmente in disponibilità veicoli di massa complessiva non inferiore alle 80 tonnellate. Ai fini dell’accesso “diretto” al mercato dell’autotrasporto, quali sono i valori di massa complessiva da computare, per raggiungere le 80 tonnellate, nel caso di autoveicoli isolati con capacità di carico? la massa complessiva legale risultante dalla carta di circolazione; la massa complessiva stimata dall’impresa; la massa complessiva legale risultante dalla carta di circolazione, cui va sottratto il peso degli pneumatici, degli ammortizzatori, del cruscotto e dei dispositivi luminosi; la massa complessiva risultante dalla carta di circolazione, cui va sottratto il 6%. In caso di accesso al mercato mediante cessione d’azienda (o di ramo aziendale), l’impresa cedente deve effettuare la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori? si, a meno che l’impresa cedente non avesse limitazioni di esercizio; si; no; si, ma solo se l’impresa cedente non aveva limitazioni di esercizio. In caso di accesso al mercato mediante cessione d’azienda (o di ramo aziendale), se l’azienda che viene acquisita non aveva limitazioni di esercizio, il cessionario: non potrà esercitare l’attività di autotrasportatore; potrà esercitare l’attività, ma con limitazioni di esercizio; potrà esercitare l’attività con qualsiasi tipologia di autoveicolo; potrà esercitare l’attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate. In caso di accesso al mercato mediante cessione del parco veicolare, l’impresa cedente: può continuare ad esercitare l’attività di autotrasportatore, ma solo con veicoli di massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate; non deve effettuare necessariamente la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori; è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria; deve effettuare la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori. In caso di accesso “diretto” al mercato dell’autotrasporto, i requisiti richiesti alle imprese: Debbono essere mantenuti dalle stesse durante la loro attività; Devono essere mantenuti dalle imprese per i primi tre anni, trascorsi i quali possono essere sostituiti da requisiti meno stringenti; Possono essere disattesi; Non sono obbligatori, le imprese sono libere di scegliere se conformarsi o meno ad essi. Al fine di facilitare la cooperazione degli Stati in materia di controlli, l’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 ha imposto a ciascun Stato membro: l’obbligo di istituire regole comuni relativamente alla segnaletica stradale; l’obbligo di istituire un Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada; la facoltà di dettare norme comuni in materia di sanzioni connesse alla circolazione stradale; l’istituzione di una Polizia stradale unica che operi su tutto il territorio dell’Unione europea. Le imprese che intendono esercitare l’attività di trasporto merci per conto di terzi con veicoli o complessi veicolari con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate devono presentare: domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152/2006; domanda di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell’art. 9 del decreto del Capo di dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, n. 29; domanda di iscrizione all’elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio. L’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto del Capo di dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, n. 291, è rilasciata: dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali; dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa richiedente; dal comune territorialmente competente; dagli Uffici della Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competenti per territorio in relazione alla sede principale dell’impresa richiedente o dagli organi individuati dalle regioni a Statuto speciale. Ai sensi dell’art. 9, comma 6 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291, l’iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) comporta: l’autorizzazione per l’esercizio della professione; l’obbligo di pagare un canone annuo; la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la cancellazione dall’Elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio. Ai sensi dell’art. 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009, qual è il termine per l’istruzione della domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada da parte dell’autorità competente? è di 240 giorni. L’autorità competente può prorogare detto termine di 60 giorni in casi debitamente giustificati; è il più breve possibile e non supera i tre mesi a decorrere dalla data in cui l’autorità competente riceve tutti i documenti necessari per valutare la domanda, salvo proroga di un ulteriore mese in casi debitamente giustificati non deve superare i trenta giorni, senza possibilità di proroghe; non può essere inferiore a 90 giorni. L’autorità competente può prorogare il termine in casi debitamente giustificati. Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009, cosa accade qualora l’autorità constati che l’impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada? l’autorità competente ne informa le forze di polizia; l’impresa può, fino a quando non provveda alla regolarizzazione della propria situazione, effettuare trasporti solo in ambito provinciale; l’autorità competente sospende o ritira l’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada; l’autorità provvede a modificare l’autorizzazione rendendola “inattiva”. Ai sensi del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291 (art. 9, comma 7), ogni quanto tempo vengono eseguiti i controlli sulla permanenza in capo all’impresa dei requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada? ogni anno; ogni trenta anni; almeno ogni sei mesi; almeno ogni cinque anni. Nell’ambito della disciplina del trasporto in conto terzi, cosa si intende con la sigla REN? registro Elettronico Nazionale; regole di Entrata nel mercato Nazionale; regolamento Europeo Natanti; regole Europee in materia di Navigazione. Ai sensi dell’art. 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 l’impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di: capacità finanziaria; idoneità tecnica; onorabilità; l’idoneità professionale; capacità finanziaria; moralità. Ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009 cosa si intende per «gestore dei trasporti»? il soggetto che pone in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e che vigila sulla corretta applicazione della stessa; il titolare dell’impresa o, se l’impresa in questione è una persona fisica, questa persona che garantisce all’impresa l’approvvigionamento delle materie prime necessarie all’esercizio della sua attività; il soggetto delegato dal titolare dell’impresa a reclutare il personale da adibire al trasporto; qualsiasi persona fisica impiegata da un’impresa o, se l’impresa in questione è una persona fisica, questa persona o, laddove previsto, un’altra persona fisica designata da tale impresa mediante contratto, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell’impresa. Il gestore dei trasporti deve essere necessariamente una persona fisica interna all’impresa. falso, l’impresa può essere autorizzata dall’Autorità competente ad indicare una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale e che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell’impresa, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009; vero; falso, deve essere necessariamente una persona fisica esterna all’impresa; vero, in quanto il gestore dei trasporti può essere solamente il titolare dell’impresa. Ai sensi dell’art. 11, comma 6-quater del d.l. n. 5/2012, i soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 (gestori “interi”), in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni : presso non più di quattro imprese; presso una sola impresa; presso un numero indeterminato di imprese; al massimo presso dieci imprese. Il gestore dei trasporti può essere: solamente esterno all’impresa; solamente il titolare dell’impresa; interno oppure esterno all’impresa; solamente interno all’impresa;. Ai sensi del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291, la cessazione dell’attività di gestore dei trasporti va comunicata? no; si, dall’impresa che non disponga più del gestore dei trasporti, trenta giorni prima del verificarsi dell’evento; si, dal gestore dei trasporti novanta giorni dopo il verificarsi dell’evento; si, dall’impresa che non disponga più del gestore dei trasporti, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, n. 291, cosa accade se entro due mesi dalla comunicazione di cessazione dell’attività di gestore dei trasporti l’impresa che non disponga più del gestore non provvede a designarne uno nuovo avente i requisiti di onorabilità e di idoneità professionale? l’autorità competente entro trenta giorni revoca l’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada; l’autorità competente entro un anno revoca l’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada; l’autorità competente commina una sanzione amministrativa pecuniaria; l’autorità competente dispone, come sanzione accessoria, la confisca dei veicoli dell’impresa. Le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie sono iscritti nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi? no; si, essi sono iscritti in una sezione speciale istituita presso l’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; no, in quanto essi non possono esercitare l’autotrasporto; si, ma solo previa speciale autorizzazione da parte della provincia. |
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