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TEST SUPPRIMÉ, VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ PAR : RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI

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RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI

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NADIA
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Date de création: 24/11/2024

Catégorie: Autres

Questions numériques : 97
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Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione europea in materia ambientale è fondata sul principio di: azione ragionata anticipazione urgente azione preventiva pregiudizio.
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione europea in materia ambientale è fondata sul principio di: Precauzione Circospezione Accorgimento Prudenza.
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di: Azione immediata Azione preventiva Tolleranza Azione tollerabile.
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di: Chi inquina paga Chi inquina non paga Chi non agisce non paga Chi agisce paga.
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio della: non rimozione dei danni causati all'ambiente correzione, in via prioritaria ex post, dei danni causati all'ambiente correzione solo ed esclusivamente ex post dei danni causati all'ambiente correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: protezione della salute umana e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali promozione della tutela della concorrenza e della corretta gestione delle risorse economiche salvaguardia, tutela e miglioramento delle relazioni politiche tra l'Unione ed i paesi terzi e le organizzazioni internazionali favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale e della concorrenza.
Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale: tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione non tiene conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione può prescindere dai dati scientifici e tecnici disponibili tiene conto solo delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione.
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale: non tiene conto delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione e dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione tiene conto delle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione e dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione può prescindere dalle condizioni dell'ambiente nelle varie Regioni dell'Unione deve ignorare i vantaggi e gli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione.
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione europea in materia ambientale è fondata sui principi di: correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, non precauzione, sviluppo tecnologico appropriato precauzione e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente "chi inquina paga"; non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente precauzione e non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.
Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale è fondata sul principio di: precauzione e correzione, in via prioritaria ex post, dei danni causati all'ambiente "chi inquina paga" e prudenza non correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e precauzione "chi inquina paga" e precauzione.
La disciplina comunitaria in materia di rifiuti trova la sua principale fonte normativa nella direttiva: 2006/38/CE 2009/80/CE 2008/98/CE 2006/98/CE.
La disciplina comunitaria in materia di rifiuti trova la sua principale fonte normativa nella direttiva: 2002/38/CE 2007/89/CE 2008/98/CE 2009/38/CE.
Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di "prevenzione": le misure, prese dopo che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che aumentano gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana.
Ai sensi del diritto comunitario possono costituire misure di prevenzione: le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che aumentano il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti il contenuto di sostanze pericolose in materiali o prodotti le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti le misure, prese dopo che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
In attuazione del principio di prevenzione: ogni intervento normativo e ogni azione amministrativa, in qualsiasi materia ed in qualsiasi settore di attività, deve sempre farsi carico del problema della tutela ambientale si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali si può intervenire solo dopo che si siano causati i danni ambientali in modo da assicurare un adeguato livello di tutela all'ambiente nel procedimento amministrativo che comporti il bilanciamento di istanze e interessi pubblici e privati contrapposti, l'interesse alla tutela ambientale deve essere tenuto in prioritaria considerazione nella ponderazione e comparazione degli interessi in gioco.
Secondo il principio di prevenzione: si deve produrre il maggior numero possibile di beni e prodotti più rifiuti si producono più aumenta il benessere sociale si deve produrre il maggior numero possibile di rifiuti si deve produrre il minor numero possibile di rifiuti.
Il principio di prevenzione significa che: le funzioni normative in materia ambientale vengono esercitate in alto, dalle istituzioni comunitarie, salvo poi essere consentito ai singoli Stati membri, per prevenire ulteriori danni, di prevedere un regime di tutela diverso quando un livello di governo non è dimensionalmente adeguato allo svolgimento di una funzione ambientale deve intervenire, per prevenire ulteriori danni, il livello di governo superiore nell'esercizio di funzioni ambientali possono essere adottate misure prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, al fine di ridurre la quantità dei rifiuti le funzioni normative in materia ambientale vengono esercitate dal basso, dai singoli Stati membri, salvo poi essere consentito alle istituzioni comunitarie, per prevenire ulteriori danni, di prevedere un regime di tutela diverso.
Sono definite di <<prevenzione>> le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: gli impatti positivi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita il contenuto di sostanze non pericolose in materiali e prodotti l'uso di prodotti riciclati e la durata del ciclo di vita dei prodotti.
Secondo il principio di precauzione: non si possono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale ma si devono solo avviare attività di studio e ricerca quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo non si possono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale ma solo tranquillizzare i cittadini quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo prima che si verifichino danni si deve diffondere la conoscenza dei problemi ambientali, adottando misure di sensibilizzazione e informazione ambientale si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo.
Secondo il principio di precauzione si devono adottare misure di tutela e prevenzione ambientale: solo quando sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un timore che possa esserlo quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo solo quando sussista uno stato di preoccupazione generale che quel determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente.
Secondo il principio di precauzione: è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il rischio ambientale si verifichi è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il danno ambientale si verifichi non è possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale prima che il danno ambientale si verifichi è sempre possibile adottare misure di tutela e prevenzione ambientale.
Il principio di precauzione consente ad un'autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando: non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, vi sia un timore generale che possa esserlo sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, vi sia un dubbio su quale sia la migliore strategia da intraprendere al riguardo non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo.
Secondo il principio di "chi inquina paga": i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano su tutta la collettività i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano solo sullo Stato i costi degli interventi di ripristino ambientale gravano sul responsabile dell'inquinamento, il risarcimento dei danni sullo Stato.
Secondo il principio di "chi inquina paga": i costi degli interventi di ripristino ambientale non sono a carico dei responsabili degli inquinamenti i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni devono essere ripartiti in modo equo sulla collettività i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti sia responsabili che non responsabili degli inquinamenti.
Secondo il principio "chi inquina paga": chi inquina non è responsabile dei danni prodotti dall'inquinamento chi inquina deve pagare per una parte dei danni prodotti dall'inquinamento chi inquina deve pagare solo se non ci sono danni prodotti dall'inquinamento chi inquina è responsabile dei danni prodotti dall'inquinamento.
Il principio di rimozione dei danni alla fonte: impone un'immediata rimozione della fonte di inquinamento ambientale impone un'immediata purificazione delle fonti naturali impone un'immediata rimozione dei danni ma vieta di agire sulla fonte di inquinamento ambientale impone un'immediata rimozione delle fonti naturali al fine di prevenire l'inquinamento ambientale.
In ossequio al principio di rimozione dei danni alla fonte: occorre bonificare la fonte naturale e non provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale occorre provvedere alla immediata rimozione di ogni fonte naturale presente sul luogo inquinato occorre provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale non si deve mai rimuovere la causa che ha generato un danno ambientale ma agire solo sui suoi effetti.
Quale principio che regola il diritto dell'ambiente dispone di provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale? il principio di prevenzione il principio di precauzione il principio di chi inquina paga il principio di rimozione dei danni alla fonte.
Quale principio che regola il diritto dell'ambiente consente ad un'autorità di adottare misure di tutela e prevenzione ambientale quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l'ambiente, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo? il principio di precauzione il principio di rimozione dei danni alla fonte il principio di chi inquina paga il principio di prevenzione.
Quale principio che regola il diritto dell'ambiente stabilisce che si devono adottare misure di tutela ambientale quando è scientificamente certo che un determinato fenomeno è idoneo a produrre dei danni all'ambiente, prima che gli stessi si verifichino? il principio di precauzione il principio di chi inquina paga il principio di rimozione dei danni alla fonte il principio di prevenzione.
Quale principio che regola il diritto dell'ambiente stabilisce che i costi degli interventi di ripristino ambientale e dei risarcimenti dei danni gravano sui soggetti responsabili degli inquinamenti? il principio di prevenzione il principio di "chi inquina paga" il principio di precauzione il principio di rimozione dei danni alla fonte.
Il principio di rimozione dei danni alla fonte: impone di provvedere alla immediata rimozione della causa che ha generato un danno ambientale impone di provvedere alla immediata punizione del responsabile dell'inquinamento è un principio solo italiano non riconosciuto dal diritto comunitario è un altro modo per definire il principio di precauzione.
La gerarchia dei rifiuti si applica quale: ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione dei danni ai lavoratori ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti ordine di ingresso dei rifiuti in discarica ordine di chiamata dei rifiuti speciali prima dello smaltimento.
Con riferimento a singoli flussi di rifiuti: non è in nessun caso mai consentito discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti è obbligatorio discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti ogni qualvolta si tratti di rifiuti pericolosi è obbligatorio discostarsi dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti ogni qualvolta si tratti di rifiuti provenienti dalle isole o da zone di difficile accesso è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità definito dalla gerarchia dei rifiuti qualora ciò sia giustificato in base ad una specifica analisi.
La gerarchia dei rifiuti prevede il seguente ordine di priorità: prevenzione - preparazione per il riutilizzo - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - riciclaggio - smaltimento prevenzione - preparazione per lo smaltimento - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - riciclaggio - smaltimento prevenzione - preparazione per il riutilizzo - riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento preparazione per il riutilizzo - prevenzione - riciclaggio - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia - smaltimento.
Secondo la gerarchia dei rifiuti: l'attività di prevenzione precede quella di preparazione per il riutilizzo l'attività di riciclaggio comprende quella di preparazione per il riutilizzo l'attività di smaltimento precede quella di riciclaggio l'attività di preparazione per il riutilizzo precede quella di prevenzione.
La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità: di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di smaltimento dei rifiuti di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di recupero dei rifiuti di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nell'attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.
La gerarchia dei rifiuti serve a consentire di definire: un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti chi abbia competenza ad adottare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti quale rifiuto debba essere smaltito per primo tra i vari tipi di rifiuti in modo da assicurare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti un ordine di gerarchia tra i rifiuti pericolosi e non secondo quella che è risultata la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti.
Secondo il diritto comunitario gli Stati membri, in linea con la gerarchia dei rifiuti: un ordine di gerarchia tra i rifiuti pericolosi e non secondo quella che è risultata la migliore opzione ambientale nnella normativa e politica dei rifiuti chi abbia competenza ad adottare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti quale rifiuto debba essere smaltito per primo tra i vari tipi di rifiuti in modo da assicurare la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti.
Secondo il diritto comunitario gli Stati membri, in linea con la gerarchia dei rifiuti: dovrebbero sostenere l'uso di materiali non riciclati dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica di materiali riciclati dovrebbero promuovere, laddove possibile, l'incenerimento di materiali riciclati.
Secondo la normativa comunitaria sui rifiuti: non possono esistere sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non siano qualificabili come rifiuti non possono esistere sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non siano qualificabili come rifiuti speciali esistono sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione che non sono più qualificabili come rifiuti esistono sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che ha come obiettivo primario la loro produzione che non sono più qualificabili come rifiuti.
Secondo il diritto comunitario in materia di rifiuti: il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana solo il produttore di rifiuti è tenuto a gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana solo il detentore di rifiuti dovrebbe gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana né il produttore di rifiuti né il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente be della salute umana perché tale compito spetta allo Stato.
In ossequio al principio della responsabilità del produttore, si può: incentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti ad alto impatto ambientale e difficilmente recuperabili incentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente disincentivare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente progettare prodotti volti ad aumentare i loro impatti ambientali e non adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.
In attuazione del principio della responsabilità del produttore può essere disposto che: i costi della gestione dei rifiuti non gravino in alcun modo, né parzialmente né interamente, sul produttore del prodotto causa dei rifiuti i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo distributore del prodotto causa dei rifiuti i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti sempre dal solo consumatore del prodotto causa dei rifiuti i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore del prodotto da cui origina il rifiuto.
La responsabilità estesa del produttore riguarda: "il produttore del prodotto" il solo "gestore" della discarica il solo "consumatore del prodotto", che produce un rifiuto dopo l'utilizzo dello stesso colui che ha commesso un danno ambientale.
La responsabilità estesa del produttore: ostacola il riciclaggio dei rifiuti é di ostacolo all'obiettivo di creare una "società del riciclaggio" é utile all'obiettivo di creare una "società del riciclaggio" é utile per combattere il riciclaggio di denaro.
La responsabilità estesa del produttore: é un principio solo comunitario, non nazionale trova oggi delle forme di applicazione concreta nella normativa ambientale costituisce un'idea realizzabile solo in futuro é stata dichiarata sempre incostituzionale dalla Corte Costituzionale italiana.
La responsabilità estesa del produttore può comportare che gli Stati membri adottino misure, legislative o non, al fine di garantire da parte del produttore del prodotto: il rifiuto dei prodotti restituiti o dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti il divieto di pubblicazione di informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile l'obbligo di non mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.
Secondo il diritto comunitario al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare il principio della responsabilità estesa del produttore: vero, gli Stati membri possono adottare misure volte ad assicurare che chiunque professionalmente fabbrichi prodotti sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore falso, perché il diritto comunitario non dispone nulla in merito alla responsabilità estesa del produttore falso, perché gli Stati membri non hanno competenze in merito all'attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore falso, perché la responsabilità estesa del produttore non consente di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti.
La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata: dalla legge n. 241 del 1990 dal D.Lgs. n. 163 del 2006 dal D.Lgs. n. 152 del 2006 dal D.Lgs. n. 104 del 2010.
In Italia la normativa sui rifiuti è disciplinata: solo da ordinanze del sindaco da vari tipi di fonti, tra cui un decreto legislativo solo da decreti ministeriali e regolamenti governativi dalla legge, in quanto soggetta a riserva assoluta di legge.
La normativa italiana sui rifiuti è disciplinata: anche dalla normativa statale dalla sola normativa regionale dalla sola Costituzione in via principale non da atti aventi forza di legge ma dagli statuti dei Comuni.
La normativa italiana sui rifiuti ha come obiettivo primario: la disciplina dell'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello Stato la tutela e valorizzazione del solo patrimonio culturale, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
La normativa italiana sui rifiuti: può sempre derogare agli obblighi internazionali deve essere adottata nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali può sempre derogare agli obblighi dell'ordinamento comunitario può sempre derogare alle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali.
La normativa italiana sui rifiuti dispone che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali sia garantita: da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private dai soli enti pubblici dalle sole persone giuridiche private dalle sole persone fisiche private.
La normativa sui rifiuti in Italia: è disciplinata solo dai principi formulati dalla giurisprudenza italiana è stata introdotta per la prima volta con un decreto legislativo del 2008 è disciplinata da un decreto legislativo che costituisce il testo di riferimento della materia è stata introdotta per la prima volta con un regolamento governativo del 2006.
La nozione giuridica di rifiuto: è presente nella Costituzione italiana è stata formulata solo dalla giurisprudenza comunitaria e mai recepita in una norma giuridica è stata formulata solo dalla giurisprudenza italiana e mai recepita in una norma giuridica è presente in una norma giuridica dell'ordinamento italiano.
La nozione giuridica di rifiuto: esiste ed è diversa dalla nozione giuridica di ambiente riassume in sé anche le nozioni giuridiche di paesaggio e governo del territorio esiste ma coincide con la nozione giuridica di ambiente ad oggi non esiste ancora.
L'ordinamento giuridico italiano: ha recepito la direttiva 2008/98/CE solo in via giurisprudenziale ha recepito la direttiva 2008/98/CE con il d.lgs. n. 104 del 2010 ha recepito la direttiva 2008/98/CE con il d.lgs. n. 205 del 2010 non ha mai recepito la direttiva 2008/98/CE.
Con quale dei seguenti atti l'ordinamento giuridico italiano ha recepito la direttiva 2008/98/CE? il d.lgs. n. 104 del 2000 il d.lgs. n. 205 del 2010 il d.lgs. n. 25 del 2010 il d.lgs. n. 5 del 2015.
Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile: vero, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione vero, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di minoritaria considerazione falso, perché tale principio non si rivolge alla pubblica amministrazione falso, perché tale principio non si applica ancora nell'ordinamento giuridico italiano.
Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile: deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse, tra quelle da acquistare e quelle da vendere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di concorrenza e del libero mercato e non si generino pratiche anticoncorrenziali deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro non deve riguardare le risorse ereditate ed attuali ma solo quelle già esaurite non può essere realizzato ancora ma è rimesso alle generazioni future, che dovranno individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere.
La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile: in modo da realizzare un modello di sviluppo che sia solo rurale e non industriale in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane in modo da salvaguardare le attività umane dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dai comportamenti delle generazioni future in modo da eliminare del tutto il benessere economico.
La gestione dei rifiuti: costituisce attività di pubblico interesse non costituisce attività di pubblico interesse costituisce attività giuridicamente non rilevante nessuna delle precedenti.
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di: responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nella distribuzione di beni da cui originano i rifiuti responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nella produzione di beni da cui originano i rifiuti responsabilizzazione e cooperazione dei soli soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
La gestione dei rifiuti: è effettuata secondo il criterio del solo profitto è effettuata secondo criteri di efficacia ed efficienza prescinde dal criterio della fattibilità tecnica ed economica prescinde dal criterio della economicità.
La gestione dei rifiuti è effettuata: nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali senza applicazione delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali nel rispetto delle sole norme vigenti in materia di accesso alle informazioni ambientali e non di quelle sulla partecipazione nel rispetto delle sole norme vigenti in materia di partecipazione e non di quelle sull'accesso alle informazioni ambientali.
Costituisce "rifiuto" ai sensi della normativa in materia: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non si disfi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non abbia l'obbligo di disfarsi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si appropri o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di appropriarsi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Ai sensi della normativa in materia una sostanza od oggetto possono essere qualificati come rifiuto solo al momento in cui sono introdotti all'interno di una discarica: falso, perché non è questo il criterio di qualificazione definito dalla legge vero falso, solo al momento dell'introduzione all'interno di un impianto di incenerimento falso, solo al momento in cui acquisiscono natura di compost.
Ai sensi della normativa in materia per "oli usati" si intende: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, idoneo all'uso cui è inizialmente destinato, quali gli oli dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli per turbine e comandi idraulici qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, allorquando sia stato usato una sola volta, anche se ancora idoneo all'uso cui è inizialmente destinato, quali gli oli, usati una volta, dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché per turbine e comandi idraulici qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico che sia stato venduto dal produttore dello stesso al consumatore.
Ai sensi della normativa in materia per "autocompostaggio" si intende: il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti speciali, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo fuori dal sito del materiale prodotto il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, anche non propri, effettuato da utenze solo ed esclusivamente domestiche, ai fini dell'utilizzo fuori dal sito del materiale prodotto.
La nozione di "produttore di rifiuti" comprende: solo il "nuovo produttore" di rifiuti né il "produttore iniziale", né il "nuovo produttore" di rifiuti sia il "produttore iniziale" che il "nuovo produttore" di rifiuti solo il "produttore iniziale" di rifiuti.
La normativa in materia definisce produttore di rifiuti "iniziale": solo il soggetto la cui attività produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al qiale sia giuridicamente riferibile detta produzione il soggetto la cui attività non produce rifiuti il soggetto la cui attività consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri.
La normativa in materia definisce "nuovo" produttore di rifiuti: chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni senza modificare la natura o la composizione di detti rifiuti prodotti dal produttore iniziale il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione il soggetto che acquista un prodotto riciclato chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti prodotti dal produttore iniziale.
Si può qualificare come "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi rifiuti qualsiasi persona fisica o giuridica che non professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi qualsiasi persona solo giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi.
Ai sensi della normativa sui rifiuti si può qualificare come "intermediario" dei rifiuti: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.
Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti, si può qualificare come: "nuovo produttore" di rifiuti consumatore dei rifiuti produttore iniziale dei rifiuti "intermediario" dei rifiuti.
Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti sono compresi nella definizione di "intermediario"? no, perché anche se l'art. 183 del decreto nulla dispone a riguardo, la giurisprudenza si è pronunciata in senso negativo si, perché anche se l'art. 183 del decreto nulla dispone a riguardo, la giurisprudenza si è pronunciata in questo senso no, nell'art. 183 del decreto si enuncia esplicitamente che sono esclusi dalla nozione di "intermediario" si, nell'art. 183 del decreto si enuncia esplicitamente che sono compresi nella nozione di "intermediario".
Ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, ai fini della qualifica di "intermediario" l'impresa interessata: deve necessariamente disporre il recupero e non lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi non deve necessariamente disporre anche la raccolta dei rifiuti per conto terzi deve necessariamente disporre la raccolta dei rifiuti per conto terzi deve necessariamente disporre lo smaltimento e non il recupero dei rifiuti per conto terzi.
Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati: falso, l'esclusione opera solo se le suddette operazioni hanno ad oggetto materiali o sostanze naturali non derivanti da eventi atmosferici o meteorici vero, perché la normativa in materia disciplina espressamente questa esclusione vero, perché le suddette operazioni non possono mai in ogni caso essere considerate attività di gestione dei rifiuti anche qualora abbiano ad oggetto materiali o sostanze diversi da quelli sopra descritti falso, l'esclusione opera solo se le suddette operazioni sono svolte in sito diverso da quello nel quale detti eventi li hanno depositati.
Con "raccolta differenziata" si intende: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale sono stati concepiti qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
La nozione giuridica di "riciclaggio": definisce qualsiasi operazione di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitare il trattamento specifico include il recupero di energia ed il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento definisce qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini non include il trattamento di materiale organico.
Costituisce attività di "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi operazione di rigenerazione di oli mai usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminati, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli qualsiasi operazione di commercializzazione di oli usati qualsiasi operazione di smaltimento degli oli usati qualsiasi operazione che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli.
Costituisce attività di "smaltimento" dei rifiuti: qualsiasi operazione diversa dal recupero purché l'operazione non abbia come conseguenza, anche secondaria, il recupero di sostanze o di energia qualsiasi operazione di recupero qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia qualsiasi operazione che abbia come conseguenza primaria il recupero di sostanze o di energia.
Costituiscono attività di "stoccaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite nella normativa in materia.
La normativa sui rifiuti definisce "gestione integrata dei rifiuti" il complesso delle attività: ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ivi compresa quella di spazzamento delle strade, preordinate alla sola fase dello smaltimento dei rifiuti preordinate alla sola fase della prevenzione della produzione di rifiuti di gestione dei rifiuti purché svolte dal solo "intermediario" dei rifiuti.
La normativa sui rifiuti definisce "centro di raccolta" l'area: presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci adibita solo ed esclusivamente al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili destinata ad attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti non urbani, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia.
La normativa italiana definisce le "migliori tecniche disponibili" (best available techniques - BAT) come: la meno efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso la meno costosa fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso le tecniche impiegate e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto applicate dal gestore dell'impianto la più efficace e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Ai fini dell'applicazione della nozione giuridica di "migliori tecniche disponibili" (best available techniques - BAT), con "disponibili" si intende: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, solo se applicate bo prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, anche se il gestore deve utilizzarle a condizioni irragionevoli le tecniche di cui il gestore dell'impianto ha conoscenza.
Ai fini dell'applicazione della nozione giuridica di "migliori tecniche disponibili" (best available techniques - BAT), con "migliori" si intende: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione nell'ambito del suo complesso le tecniche ritenute dal gestore meno idonee ad ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso le tecniche meno costose per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso le tecniche più diffuse per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
E' un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione: la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo non è la produzione di tale sostanza od oggetto.
E' un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa la seguente condizione: l'ulteriore utilizzo dello stesso è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana l'ulteriore utilizzo dello stesso è illegale, ossia la sostanza o l'oggetto non soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana la sostanza o l'oggetto per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, di un precedente rifiuto di modo che è possibile che la sostanza o l'oggetto non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.
Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, la classificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso: è necessaria ogni qual volta le sostanze presenti bin un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dalla legge, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate si realizza solo attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni niniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
Quale di queste condizioni non caratterizza il sottoprodotto? la sostanza o l'oggetto non può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.
Ai sensi del Regolamento UE . 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP1 "Esplosivo": il rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55°C e inferiore o pari a 75°C rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante; sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.
Ai sensi del Regolamento UE . 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie rifiuto liquido il cui punto infiammabile è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55°C e inferiore o pari a 75°C il rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante e sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose.
Ai sensi del Regolamento UE . 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, si definisce come rifiuto pericoloso di tipo HP3 "Infiammabile": il rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento il rifiuto la cui applicazione può provocare la corrosione cutanea il rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria il rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose.
Rapport de test